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Regio decreto 929/1942

Art. 52 — Art. 119 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/52parte di Regio decreto 929/1942
Art. 52. (Art. 119 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Ai servizi attinenti alla materia regolata da questo decreto, provvede, presso il Ministero delle corporazioni, l'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, di cui all'art. 70, comma primo, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti per invenzioni industriali. Nei provvedimenti previsti dal richiamato art. 70, comma secondo, sara' tenuto conto anche delle attribuzioni di detto Ufficio nei riguardi della materia regolata da questo decreto.

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