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Regio decreto 929/1942

Art. 53 — Art

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/53parte di Regio decreto 929/1942
Art. 53. Art. 16 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970, e art. 121, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Le decisioni sui ricorsi, ammessi da questo decreto, contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, sono deferite alla Commissione dei ricorsi, di cui all'art. 71, primo e secondo comma, del R. decreto 29 giugno 1939, numero 1127, sui brevetti per invenzioni industriali. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonche' dei tecnici, puo' cadere sia su funzionari in attivita' di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata, indicate nel richiamato articolo 71, e ogni altra disposizione di tale articolo. La Commissione provvede con sue sentenze motivate, udite le parti interessate, o i loro incaricati o mandatari, e tenute presenti le loro osservazioni scritte. Nella materia dei marchi d'impresa hanno altresi' applicazione le altre disposizioni del richiamato art. 71 e quelle dei successivi articoli 72 e 73 del medesimo R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

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