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Regio decreto 929/1942

Art. 51 — Art. 102 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/51parte di Regio decreto 929/1942
Art. 51. (Art. 102 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Gli atti e le sentenze di cui al precedente art. 49, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati al numero 4, finche' non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul brevetto. Nel concorso di piu' acquirenti dello stesso diritto dal medesimo titolare, e' preferito chi ha prima trascritto il suo titolo di acquisto. I testamenti e gli atti, che provano l'avvenuta legittima successione, e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la continuita' dei trasferimenti.

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