Regio decreto 929/1942
Art. 50 — Art. 101 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 50. (Art. 101 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). La trascrizione e' soggetta al pagamento della tassa prescritta. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata. Quando l'autenticazione non sia possibile, e' in facolta' dell'Ufficio centrale dei brevetti di ammettere alla trascrizione una scrittura privata non autenticata. L'Ufficio, esaminata la regolarita' formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda. Contro il rifiuto dell'Ufficio, il richiedente puo' ricorrere, entro trenta giorni, alla Commissione dei ricorsi. L'ordine delle trascrizioni e' determinato dall'ordine di presentazione delle domande. Le omissioni o le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere, o sul brevetto a cui l'atto si riferisce, non nuocciono alla validita' della trascrizione.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 47, comma 1) la modifica dell'art. 50, comma 2; (con l'art. 47, comma 2) la modifica dell'art. 50, comma 6.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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