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Regio decreto 929/1942

Art. 49 — Art

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/49parte di Regio decreto 929/1942
Art. 49. Art. 100, comma primo, nn. 1, 2, 3, 8 e 9, e artt. 104 e 105 del decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio centrale dei brevetti, fatte salve in ogni caso le disposizioni del precedente articolo 15: 1) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono i diritti su brevetti nazionali per marchi d'impresa; 2) gli atti di divisione, di societa', di transazione, di rinunzia, relativi ai diritti considerati nel numero precedente; 3) le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nei precedenti numeri, quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti; Le sentenze che pronunciano la nullita', l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo; in tal caso, gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale. 4) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative.

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