Regio decreto 929/1942
Art. 5 — Art. 95, comma secondo, terzo e ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 5. (Art. 95, comma secondo, terzo e ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602) Il brevetto puo' essere rinnovato per lo stesso marchio precedente, o pel marchio precedente modificato solo nei suoi caratteri non distintivi, e con riguardo allo stesso genere di prodotti o merci, o a generi affini, comunque compresi nella stessa classe, secondo la classificazione dell'annessa tabella C). La rinnovazione si effettua per periodi di venti anni, su domanda da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del ventennio in corso, trascorso il quale il brevetto puo' essere rinnovato nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con l'applicazione di una sopratassa. Nulla e' innovato circa la decorrenza, e la durata degli effetti della registrazione per i marchi registrati all'Ufficio internazionale di Berna.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 5.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 929/1942 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.