Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 929/1942Art. 4
Regio decreto 929/1942

Art. 4 — Art

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/4parte di Regio decreto 929/1942
Art. 4. Art. 95, comma primo, secondo e quarto, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602) I diritti esclusivi, considerati da questo decreto, sono conferiti con la concessione del brevetto, salvo il disposto del successivo art. 9. Gli effetti dei brevetto di primo deposito decorrono dalla data di deposito della domanda. Trattandosi di rinnovazione, gli effetti di essa decorrono dalla scadenza del brevetto precedente. In ogni caso, il brevetto esplica effetto limitatamente al genere di prodotti o merci indicati nel brevetto stesso. Il brevetto dura venti anni a partire dalle decorrenze anzidette, salvo il caso di rinuncia del titolare. La rinuncia diviene efficace con la sua annotazione nel Registro dei brevetti per marchi d'impresa e di essa deve esser data notizia nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 34 e 80.

Modificato / richiamato da

Modifica · 2
Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 929/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 3 Art. 5 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.