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Regio decreto 929/1942

Art. 6 — Artt. 10 e 83 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/6parte di Regio decreto 929/1942
Art. 6. (Artt. 10 e 83 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Entro i limiti ed alle condizioni indicati nell'articolo seguente, puo' essere accordata, mediante decreto del Ministro per le corporazioni, una protezione temporanea ai nuovi marchi apposti su prodotti o merci che figurano in Esposizioni, nazionali od internazionali, ufficiali od ufficialmente riconosciute, tenute nel territorio dello Stato, o in uno Stato estero che accordi reciprocita' di trattamento.

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