Regio decreto 929/1942
Art. 34 — Art
Art. 34. Art. 91, comma terzo, e art. 94, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Qualora, compiuto l'esame, si riscontri che la domanda di brevetto debba essere accolta, oppure, qualora sia intervenuta in tal senso una sentenza della Commissione dei ricorsi, l'Ufficio redige apposito atto nel Registro dei brevetti per marchi d'impresa e concede, a chi di ragione, nello stesso tempo e con la stessa data, il relativo brevetto. La concessione del brevetto non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie circa la validita' di esso o l'appartenenza del marchio.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 31, comma 1) la modifica dell'art. 34.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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