Regio decreto 929/1942
Art. 33 — Artt
Art. 33. Artt. 31 e 90, comma terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il provvedimento col quale l'Ufficio centrale dei brevetti respinge la domanda, o comunque non l'accoglie integralmente, deve essere comunicato al richiedente, il quale ha facolta' di presentare ricorso entro trenta giorni dalla data della comunicazione.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 30, comma 3) la modifica dell'art. 33.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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