Regio decreto 929/1942
Art. 35 — Art
Art. 35. Art. 90, comma ultimo, e art. 94, pure comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'Ufficio pubblica la notizia dei brevetti concessi e l'esemplare dei marchi nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, ali cui all'art. 97 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sui brevetti per invenzioni industriali. Avvenuta la concessione del brevetto, gli esemplari del marchio e in genere i documenti di ciascun brevetto sono posti a disposizione del pubblico.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 32, comma 1) la modifica dell'art. 35.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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