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Regio decreto 929/1942

Art. 32 — Artt

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/32parte di Regio decreto 929/1942
Art. 32. Artt. 29 e 90, comma terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). I rilievi, ai quali dia luogo l'esame della domanda, debbono essere comunicati all'interessato, con l'assegnazione di un termine per la risposta. L'Ufficio centrale dei brevetti, salvo gravi motivi, non terra' conto delle risposte pervenute dopo la scadenza del termine da esso concesso o prorogato.

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