Regio decreto 929/1942
Art. 32 — Artt
Art. 32. Artt. 29 e 90, comma terzo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). I rilievi, ai quali dia luogo l'esame della domanda, debbono essere comunicati all'interessato, con l'assegnazione di un termine per la risposta. L'Ufficio centrale dei brevetti, salvo gravi motivi, non terra' conto delle risposte pervenute dopo la scadenza del termine da esso concesso o prorogato.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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