Regio decreto 929/1942
Art. 19 — Art
Art. 19. Art. 76, comma primo, n. 6, e comma ultimo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Del pari, non possono costituire oggetto di brevetto le parole, figure o segni, eguali o simili a quelli gia' validamente brevettati da altri nel Regno, o con efficacia nel Regno, ancorche' non utilizzati, per prodotti o merci dello stesso genere, in seguito a domanda depositata in data anteriore, ovvero in seguito ad anteriore registrazione all'Ufficio internazionale di Berna. Per i marchi per i quali venga rivendicata la priorita' ai sensi delle Convenzioni internazionali, od ai sensi dell'art. 7 di questo decreto, la sussistenza degli impedimenti di cui al presente articolo, e dei requisiti previsti nel precedente art. 17, deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorita'.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 19, comma 1) la modifica dell'art. 19.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 929/1942 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.