Regio decreto 929/1942
Art. 18 — Art
Art. 18. Art. 76, comma primo, nn. da 1 a 5, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Non possono costituire oggetto di brevetto, per l'uso esclusivo come marchi: 1) le parole, figure o segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume; 2) le denominazioni generiche di prodotti o merci e le indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono; 3) le figure o segni in cui il carattere distintivo e' inscindibilmente connesso con quello di utilita' e di forma; 4) gli stemmi e gli altri segni considerati nelle Convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionate nelle Convenzioni stesse; 5) le parole, figure o segni contenenti indicazioni non veritiere sull'origine o sulla qualita' dei prodotti o merci, o comunque atti a trarre in inganno nella scelta di questi ultimi.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 18, comma 1) la modifica dell'art. 18.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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