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Regio decreto 929/1942

Art. 20 — Art. 77 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/20parte di Regio decreto 929/1942
Art. 20. (Art. 77 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'Ufficio centrale dei brevetti puo' rifiutare, con provvedimento motivato, il brevetto per marchi costituiti da nomi geografici, quando tali marchi possano creare situazioni d'ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio anzidetto ha facolta' di chiedere al riguardo l'avviso delle Amministrazioni pubbliche, categorie e organi, interessati o competenti. L'avvenuta concessione del brevetto per un marchio costituito da nome geografico non esclude l'uso del nome come indicazione di provenienza.

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