Regio decreto 929/1942
Art. 20 — Art. 77 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 20. (Art. 77 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). L'Ufficio centrale dei brevetti puo' rifiutare, con provvedimento motivato, il brevetto per marchi costituiti da nomi geografici, quando tali marchi possano creare situazioni d'ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio anzidetto ha facolta' di chiedere al riguardo l'avviso delle Amministrazioni pubbliche, categorie e organi, interessati o competenti. L'avvenuta concessione del brevetto per un marchio costituito da nome geografico non esclude l'uso del nome come indicazione di provenienza.
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Abroga · 2
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 20, comma 1) l'abrogazione dell'art. 20.
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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