Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 929/1942Art. 15
Regio decreto 929/1942

Art. 15 — Art. 84 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602

ELI /it/regio-decreto/1942/06/21/929/art/15parte di Regio decreto 929/1942
Art. 15. (Art. 84 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Il marchio non puo' essere trasferito se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda, o di un ramo particolare di questa, a condizione, inoltre, che il trasferimento del marchio stesso avvenga per l'uso di esso a titolo esclusivo. In ogni caso, dal trasferimento del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.

Modificato / richiamato da

Modifica · 1
Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 929/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 14 Art. 16 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.