Regio decreto 929/1942
Art. 14 — Art
Art. 14. Art. 5 della 30 agosto 1868, n. 4577, e art. 144, comma primo, del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). E' vietato di usurpare il nome di un individuo, o la sigla corrispondente, o la ragione sociale o denominazione di una societa': e' del pari vietato di appropriarsi della ditta, sigla od insegna di una impresa, nonche' dell'emblema caratteristico, della denominazione o titolo di Enti o Associazioni ed apporli sopra stabilimenti, sopra oggetti di industria o di commercio, o sopra disegni, incisioni od altre opere d'arte, anche quando la ditta, la sigla, l'insegna, l'emblema, la denominazione, o titolo anzidetto, non facciano parte di un marchio, o trovinsi comunque brevettati in conformita' di questo decreto.
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Abroga · 2
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 14, comma 1) l'abrogazione dell'art. 14.
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento e la conferma dell'abrogazione dell'art. 14.
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