Regio decreto 929/1942
Art. 16 — Art. 74 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602
Art. 16. (Art. 74 del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602). Puo' costituire oggetto di brevetto, per l'uso esclusivo come marchio d'impresa, ogni nuova parola, figura o segno atto a contraddistinguere prodotti o merci, di uno o piu' generi determinati, fabbricati o messi in commercio, salvo il disposto degli articoli 18, 19, 20 e 21.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 480/12 — Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recautoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 1) la modifica dell'art. 16.
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera e)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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