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Regio decreto 918/1942

Art. 48 — I provvedimenti disciplinari sono i seguenti: a) il rimprovero; b) la censura, cioe' il rimprovero inflitto c…

ELI /it/regio-decreto/1942/05/12/918/art/48parte di Regio decreto 918/1942
Art. 48. I provvedimenti disciplinari sono i seguenti: a) il rimprovero; b) la censura, cioe' il rimprovero inflitto con nota scritta che viene inserita nel fascicolo personale dell'infermiera; c) la sospensione dal servizio per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici, inflitta con atto scritto che viene inserito nel fascicolo personale dell'infermiera; d) la radiazione dai ruoli delle infermiere volontarie.

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