Regio decreto 918/1942
Art. 47 — Le infermiere volontarie devono esercitare le funzioni di infermiera solo a servizio della C.R.I
Art. 47. Le infermiere volontarie devono esercitare le funzioni di infermiera solo a servizio della C.R.I. L'infrazione a questa disposizione e' aggravata dal fatto che l'infermiera: a) abbia prestato l'opera propria in uniforme della C.R.I.; b) abbia accettato una retribuzione per l'opera prestata.
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