Regio decreto 918/1942
Art. 49 — I provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero sono presi tenuto conto o delle circostanze di particola…
Art. 49. I provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero sono presi tenuto conto o delle circostanze di particolare momento nelle quali l'infrazione sia stata commessa, o del fatto che l'infrazione sia stata gia' altre volte commessa. La radiazione dai ruoli e' pronunciata in caso di assoluta incompatibilita' del contegno dell'infermiera coi doveri e col decoro inerenti alla sua qualita'. Nessun provvedimento disciplinare puo' essere preso senza che l'infrazione sia stata contestata all'interessata, con invito a discolparsi.
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