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Regio decreto 267/1942

Art. 261 — Liquidazione coatta amministrativa

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/261parte di Regio decreto 267/1942
Art. 261. (Liquidazione coatta amministrativa). Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizioni anteriori. Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa e' in corso la procedura di fallimento o di concordato questa prosegue fino al suo compimento.

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