Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 267/1942Art. 260
Regio decreto 267/1942

Art. 260 — Concordato preventivo

ELI /it/regio-decreto/1942/03/16/267/art/260parte di Regio decreto 267/1942
Art. 260. (Concordato preventivo). La procedura di concordato preventivo, per la quale prima dell'entrata in vigore del presente decreto sia intervenuto il decreto previsto dall'art. 4 della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, prosegue secondo le disposizioni anteriori. Ma il giudizio di omologazione e' regolato dalle nuove disposizioni. Per i giudizi di omologazione in corso e per gli effetti e le modalita' di esecuzione del concordato si applicano le disposizioni dell'art. 255, commi secondo, terzo e quarto.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 267/1942 · fonte Normattiva ↗

← Art. 259 Art. 261 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.