Regio decreto 267/1942
Art. 262 — Iscrizione nel registro delle imprese
Art. 262. (Iscrizione nel registro delle imprese). Fino all'attuazione del registro delle imprese non si fa luogo alle iscrizioni che secondo il presente decreto dovrebbero essere eseguite in detto registro. Tuttavia i provvedimenti relativi alle societa', per i quali sia prevista la iscrizione nel registro delle imprese, sono iscritti nei registri di cancelleria presso i tribunali, provvisoriamente mantenuti.
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