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Regio decreto 1354/1941

Art. 89 — Art. 91 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/89parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 89. (Art. 91 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Il registro dei brevetti per modelli industriali, corrispondente a quello dei brevetti per invenzioni industriali, di cui all'art. 37 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, puo' essere consultato dal pubblico, dietro autorizzazione del direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti, in seguito a domanda, su carta bollata prescritta, e previo pagamento all'Ufficio stesso dei diritti di visione. Il pubblico puo' anche consultare, nello stesso modo e previo pagamento dei diritti anzidetti, il registro delle domande.

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