Regio decreto 1354/1941
Art. 88 — Art. 90 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 88. (Art. 90 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Il Ministro per le corporazioni puo' sottoporre all'esame della Commissione, per sentire il suo parere, ogni questione di massima in materia di brevetti di modelli e ogni altra questione attinente alla materia. Il presidente della Commissione stessa, oltre ai tecnici previsti dall'art. 71 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, puo' aggregare alla Commissione anche dei tecnici aggiunti.
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