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Regio decreto 1354/1941

Art. 90 — Art. 92 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/90parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 90. (Art. 92 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). L'Ufficio tiene a disposizione del pubblico, salvo il differimento previsto nell'art. 38, ultimo comma, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e perche' possano essere consultati,la domanda e un esemplare sia delle tavole, con la riproduzione grafica dei modelli, o dei prodotti, o i campioni dei prodotti medesimi, sia dell'eventuale descrizione, allegati al brevetto, nonche' gli altri documenti relativi al brevetto stesso. Anche per la consultazione di tali atti e documenti valgono le disposizioni dell'articolo precedente. Il pubblico puo' pure consultare, nello stesso modo e previo pagamento all'Ufficio dei diritti di visione, le tavole e le eventuali descrizioni, relative ai brevetti stranieri, allegati alle domande nelle quali si sia rivendicata la priorita' di depositi fatti all'estero, e anche gli atti di altre priorita'.

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