Regio decreto 1354/1941
Art. 62 — Art. 64 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 62. (Art. 64 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Le sentenze che pronunciano la nullita', o la decadenza, dei brevetti, pervenute all'Ufficio centrale in conformita' dell'art. 80, ultimo comma, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, devono essere trascritte sul registro dei brevetti e di esse deve esser data notizia nel Bollettino.
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