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Regio decreto 1354/1941

Art. 63 — Art. 65 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/63parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 63. (Art. 65 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme, e con le stesse modalita', stabilite per le domande di trascrizioni. Le cancellazioni sono eseguite mediante annotazione a margine.

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