Regio decreto 1354/1941
Art. 61 — Art. 63 dei regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 61. (Art. 63 dei regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). L'Ufficio centrale dei brevetti restituisce al richiedente un esemplare della domanda, con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione. Gli atti e le sentenze, presentati per la trascrizione vengono conservati dall'Ufficio stesso.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1354/1941 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.