Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1354/1941Art. 60
Regio decreto 1354/1941

Art. 60 — Art. 62 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/60parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 60. (Art. 62 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Gli atti e le sentenze, di cui all'art. 66 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, qualora si riferiscano a brevetti richiesti e non ancora concessi, sono trascritti nel registro delle domande, ma tale trascrizione deve essere ripetuta nel registro dei brevetti subito dopo la concessione del brevetto.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1354/1941 · fonte Normattiva ↗

← Art. 59 Art. 61 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.