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Regio decreto 1354/1941

Art. 59 — Art. 61 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/59parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 59. (Art. 61 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Sul registro dei brevetti, per ogni trascrizione, si deve indicare: 1) la data di presentazione della domanda, che e' quella della trascrizione; 2) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di societa' o di ente morale, nonche' il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia; 3) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.

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