Regio decreto 1354/1941
Art. 6 — Art. 3 lett. a
Art. 6. (Art. 3 lett. a), del regol. approvato con R. D. 4 gennaio, 1914, n. 54). La riproduzione grafica, del modello o dei prodotti, di cui al richiamato art. 4, n. 1, deve contenere specifiche indicazioni a riguardo delle dimensioni dei prodotti, nonche' a riguardo del rapporto fra le loro parti, quando le dimensioni e detto rapporto abbiano una consistente influenza sull'utilita' funzionale o sull'effetto estetico dei prodotti medesimi. Se il colore o i colori costituiscono caratteristica del modello, la riproduzione deve essere eseguita nel colore o nei colori rivendicati.
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