Regio decreto 1354/1941
Art. 7 — Art. 3 lett. a
Art. 7. (Art. 3 lett. a), del regol. approvato con R. D. 4 gennaio 1914, n. 54). La riproduzione grafica, del modello o dei prodotti, puo' essere o eseguita a mano, o ottenuta mediante la fotografia, stampa, la fototipia, la litografia o un processo analogo.
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