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Regio decreto 1354/1941

Art. 5 — Art. 3 lett. a

ELI /it/regio-decreto/1941/10/31/1354/art/5parte di Regio decreto 1354/1941
Art. 5. (Art. 3 lett. a), del regol. approvato con R. D. 4 gennaio 1914, n. 54). La parte di documentazione, costituita o dalla riproduzione grafica del modello, o dalla riproduzione grafica dei prodotti, o dal campione dei prodotti stessi, di cui al precedente art. 4, n. 1, deve dare un'idea del modello completa e chiara. In quanto possibile, dalla documentazione anzidetta deve risultare ogni caratteristica che s'intenda di rivendicare. La documentazione stessa deve essere tale, comunque, che ogni persona esperta, con l'ausilio delle indicazioni contenute nel titolo e nella eventuale descrizione, possa mettere in pratica il modello medesimo.

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