Regio decreto 1354/1941
Art. 33 — Art. 31 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940. n. 244
Art. 33. (Art. 31 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940. n. 244). Il registro dei brevetti per modelli industriali, corrispondente a quello dei brevetti per invenzioni industriali, di cui all'art. 37 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve contenere, per ogni domanda accolta, le indicazioni seguenti: 1) numero d'ordine del brevetto; 2) Ufficio, giorno ed ora di deposito, e numero d'ordine della domanda; 3) cognome, nome, residenza, o domicilio, del richiedente, ovvero denominazione e sede, se trattasi di societa', di associazione o di ente morale; 4) titolo del modello; 5) estremi del precedente deposito fatto all'estero, quando se ne rivendichi la priorita', con la data, il nome del depositante e il numero del brevetto, se questo e' stato conseguito; 6) estremi del caso, quando invece si rivendichi la priorita' per la protezione temporanea in esposizioni o per la pubblicazione in atti di accademie scientifiche, oppure di societa', istituti o enti scientifici; 7) data della concessione del brevetto. Sullo stesso registro ed in relazione ad ogni brevetto, deve essere preso nota dei pagamenti delle tasse, nonche' degli atti, relativi a brevetti per modelli industriali, corrispondenti a quelli riguardanti i brevetti per invenzioni industriali, elencati all'art. 66 del R. decreto 29 giugno 1939, numero 1127.
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