Regio decreto 1354/1941
Art. 32 — Art. 30 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 32. (Art. 30 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). I documenti destinati a supplire alle deficienze di cui al precedente articolo possono essere depositati presso gli Uffici incaricati dell'accettazione delle domande, oppure essere inviati direttamente all'Ufficio centrale del brevetti, a mezzo posta per plico raccomandato. Trascorso inutilmente il termine concesso, senza che il richiedente abbia supplito alle deficienze, l'Ufficio provvede a norma dell'art. 34 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.
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