Regio decreto 1354/1941
Art. 34 — Art. 33 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244
Art. 34. (Art. 33 del regol. approvato con R. decreto 5 febbraio 1940, n. 244). Sul brevetto sono riportate le indicazioni di cui al primo comma del precedente art. 33. Ai brevetti deve essere allegato uno degli esemplari delle tavole contenenti o la riproduzione grafica del modello, o la riproduzione grafica dei prodotti, o il campione dei prodotti stessi, nonche' uno degli esemplari dell'eventuale descrizione.
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