Regio decreto 2024/1940
Art. 54 — I medicinali prescritti nelle visite e controvisite sono segnati nel registro delle prescrizioni medicinali (…
Art. 54. I medicinali prescritti nelle visite e controvisite sono segnati nel registro delle prescrizioni medicinali (mod. 2092). Il Registro e' consegnato dal sorvegliante al farmacista il quale lo ritorna al Reparto insieme ai medicinali e preparazioni richieste. Il sorvegliante addetto al Reparto, o chi funziona da capo infermiere, e' in modo speciale incaricato di ricevere i medicinali, di riscontrarli e distribuirli agli infermi, secondo le ordinazioni del medico. Il farmacista, coadiuvato dall'assistente di farmacia procede alla compilazione del riepilogo giornaliero (mod. 646) ed i risultati sono riportati sul quaderno dei medicinali distribuiti per uso dei malati (mod. 654) ed infine totalizzati per mese (v. nota art. 30). Gli oggetti di medicazione sono prelevati dai Capi reparto, a misura del bisogno, mediante buoni (mod. 577) che servono al farmacista quali documenti di scarico. Dei recipienti rotti in servizio o comunque resi inservibili, il Farmacista compila mensilmente una apposita nota e la sottopone al Consiglio d'Amministrazione per autorizzarne lo scarico. La contabilita' dei medicinali, recipienti ed oggetti di medicazione, e' resa parimenti al rispettivo Consiglio di Amministrazione alla chiusura dell'Unita' Sanitaria. A tale oggetto il Farmacista, dopo aver registrato regolarmente i movimenti d'entrata e di uscita sul prospetto riassuntivo, stabilisce le rimanenze alla chiusura della gestione.
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