Regio decreto 2024/1940
Art. 53 — Gli alimenti per gli infermi ricoverati, vengono prescritti dal medico nella visita, della mattina, nel rispe…
Art. 53. Gli alimenti per gli infermi ricoverati, vengono prescritti dal medico nella visita, della mattina, nel rispettivo Registro degli alimenti (Mod. 2093) attenendosi per la composizione e qualita' a quanto e' prescritto dalla apposita tabella dietetica salvo quelle modificazioni che il Direttore credera' necessario di apportarvi e che dovranno risultare per atto deliberativo del Consiglio. Subito dopo la visita, dal Registro degli alimenti sara' con ogni sollecitudine dedotto e compilato, per ogni Reparto, lo stralcio degli alimenti (Mod. 633) che, firmato dal Capo reparto verra' subito inviato al Commissario o Contabile, a cui spetta di compilare la nota delle ordinazioni per la cucina (mod. 635) ed il riepilogo delle ordinazioni alimentarie (mod. 636) attenendosi alla tabella dietetica, ed il prospetto ricapitolativo delle ordinazioni alimentarie (mod. 640), nonche' il riepilogo delle minute spese di dispensa (mod. 637) per i generi da acquistare giornalmente dal commercio mediante i buoni per somministrazioni varie (mod. 557). Dalla cucina all'ora stabilita saranno inviati a ciascun Reparto i vitti ordinari e sara' cura del Sorvegliante addetto al Reparto, riscontrarne l'esattezza e curarne la distribuzione agli infermi. Il Commissario, o il Contabile, riunisce gli stralci degli alimenti e li conserva come giustificazione in uscita delle derrate acquistate ed annotate nel registro delle derrate introdotte nella dispensa (mod. 638), nel quale devono separatamente registrarsi le derrate consumate per il vitto dei degenti e per quello della truppa. Alla fine della giornata, sulla base di essi, tenendo conto del numero dei ricoverati presenti e delle variazioni presumibili, ed in base alle tabelle dietetiche, il Commissario, o il Contabile, prepara i buoni di prelevamento per il fabbisogno del giorno seguente, staccandoli dal Registro dei Buoni a matrice (mod. 2101) e li consegna insieme ai fondi necessari all'incaricato della spesa viveri. Per il vitto del personale, sulla base della situazione giornaliera (mod. 662, vedi art. 68), saranno fatti i buoni a parte (mod. 557, 558, 559) in modo da poterne poi effettuare le differenti contabilita'. Per il prelevamento dai Magazzini militari dei combustibili deve usarsi il buono collettivo per combustibili (mod. 561).
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