Regio decreto 2024/1940
Art. 55 — I militari eventualmente ricoverati, che escono guariti, sono soddisfatti di ogni competenza maturata durante…
Art. 55. I militari eventualmente ricoverati, che escono guariti, sono soddisfatti di ogni competenza maturata durante il periodo di ricovero (art. 71 Istruzioni Amministrative per le truppe in campagna) usando per questo scopo il mod. D rosa C. R. I. Essi sono inviati, col foglio di uscita (mod. 2091) al locale Comando di presidio oppure al Comando di stazione per le ulteriori pratiche occorrenti per il viaggio. Dovendosi trasferire infermi in altri Ospedali o Stabilimenti Sanitari, a mezzo tanto di treni ospedale del R. Esercito, quanto dei treni ospedale della Croce Rossa, di una Nave ospedale o di qualsiasi altro convoglio, si compila il foglio di traslocazione (mod. 2762), in due copie che si consegnano al Capo del convoglio insieme coi documenti elencati all'ultimo comma dell'art. 50. Questi alla sua volta le consegna a chi e' incaricato di ricevere gli infermi nel luogo di destinazione. Riscontrato esatto il foglio di traslocazione, l'Ospedale ricevente ritorna al mittente una delle due copie del foglio di traslocazioni con la dovuta firma di ricevuta. Tanto gli oggetti di valore che il vestiario di pertinenza dei ricoverati sono consegnati dal Commissario o dal Contabile a chi e' incaricato di scortare il convoglio (Direttore del treno, nave ospedale od altro) ritirandone ricevuta mentre altra ne sara' rilasciata dall'Ospedale o Stabilimento che insieme agli ammalati viene a ricevere quanto sopra.
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