Regio decreto 2024/1940
Art. 3 — Nella zona territoriale la C
Art. 3. Nella zona territoriale la C. R. I. concorre alla organizzazione del servizio sanitario mediante: a) impianto e funzionamento di posti di soccorso presso le stazioni ferroviarie e presso i porti; b) impianto e funzionamento di ospedali per militari; c) impianto e funzionamento dei seguenti mezzi di protezione sanitaria antiaerea: 1) direzioni centrali; 2) squadre di pronto soccorso; 3) stabilimenti di prima cura e smistamento; 4) stabilimenti di cura specializzata; 5) squadre di bonifica umana; 6) squadre di bonifica di zone infette.
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