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Regio decreto 2024/1940

Art. 4 — In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze Armate dello Stato, il Presidente Generale, …

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Art. 4. In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze Armate dello Stato, il Presidente Generale, in conformita' del penultimo capoverso dell'art. 4 dello Statuto dell'Associazione, accentra tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'Associazione.

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