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Regio decreto 2024/1940

Art. 2 — Nella zona dell'esercito operante, la Croce Rossa concorre allo sgombero dei malati e feriti, con l'allestime…

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Art. 2. Nella zona dell'esercito operante, la Croce Rossa concorre allo sgombero dei malati e feriti, con l'allestimento e gestione dei treni e navi ospedali, ed eventualmente di ambulanze attendate, ospedali attendati ed ambulanze lagunari e con la organizzazione di posti di soccorso presso le stazioni ferroviarie e presso i porti.

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