Regio decreto 2024/1940
Art. 1
REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA PER IL TEMPO DI GUERRA Art. 1. Giusta l'art. 2 del Regio decreto-legge n. 84 del 12 febbraio 1930-VIII, convertito in legge con la legge 17 aprile 1930-VIII,n. 578, la Croce Rossa Italiana deve, fra l'altro, contribuire, con personale e con mezzi propri, allo sgombero ed alla cura dei malati e feriti di guerra, organizzare ed eseguire la protezione sanitaria di guerra, organizzare ed eseguire la protezione sanitaria antiaerea, disimpegnare il servizio dei prigionieri di guerra, secondo le relative Convenzioni internazionali di Ginevra. Ad eccezione dello sgombero dei malati e feriti in guerra, l'attuazione di tali compiti da parte della Croce Rossa Italiana e', di massima, limitata al territorio non compreso nella zona dell'esercito operante, ma puo' essere anche estesa a localita' in detta zona fissate dall'autorita' militare.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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