Regio decreto 1955/1940
Art. 7 — L'Istituto fara' mutui in valuta legale e in obbligazioni
Art. 7. L'Istituto fara' mutui in valuta legale e in obbligazioni. L'Istituto potra' anche fare mutui in moneta estera, sulla base della emissione di obbligazioni all'estero nella corrispondente valuta. Tali emissioni dovranno essere preventivamente approvate dal Ministro per gli scambi e per le valute.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1955/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.