Regio decreto 1955/1940
Art. 8 — I mutui di cui all'art
Art. 8. I mutui di cui all'art. 1 potranno essere concessi contro garanzia ipotecaria sulle opere e sugli impianti, a condizione che su di essi non gravino ne' mutui ipotecari, ne' garanzie per obbligazioni. L'accertamento del valore degli impianti sara' fatto da tecnici di fiducia dell'Istituto. L'Istituto avra' peraltro facolta' di accettare garanzie integrative di altra natura, sempre pero' afferenti ad aziende concessionarie di opere con dichiarazione di pubblica utilita'.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1955/1940 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.