Regio decreto 1955/1940
Art. 6 — Gli Istituti sottoscrittori del capitale sociale verseranno i decimi della quota di capitale sottoscritta che…
Art. 6. Gli Istituti sottoscrittori del capitale sociale verseranno i decimi della quota di capitale sottoscritta che saranno richiamati con deliberazione del Consiglio di amministrazione da adottarsi nei modi e termini di cui al presente statuto. In caso di ritardo nel versamento decorrera', un interesse di mora, nella misura del 6 per cento.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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