Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 1955/1940Art. 6
Regio decreto 1955/1940

Art. 6 — Gli Istituti sottoscrittori del capitale sociale verseranno i decimi della quota di capitale sottoscritta che…

ELI /it/regio-decreto/1940/11/25/1955/art/6parte di Regio decreto 1955/1940
Art. 6. Gli Istituti sottoscrittori del capitale sociale verseranno i decimi della quota di capitale sottoscritta che saranno richiamati con deliberazione del Consiglio di amministrazione da adottarsi nei modi e termini di cui al presente statuto. In caso di ritardo nel versamento decorrera', un interesse di mora, nella misura del 6 per cento.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 1955/1940 · fonte Normattiva ↗

← Art. 6 Art. 7 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.