Regio decreto 1955/1940
Art. 13 — L'Istituto, in corrispondenza dei mutui, potra' emettere obbligazioni in valuta legale o in valuta estera, ri…
Art. 13. L'Istituto, in corrispondenza dei mutui, potra' emettere obbligazioni in valuta legale o in valuta estera, rimborsabili in relazione al piano di ammortamento dei mutui. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, riflettenti l'emissione di obbligazioni, debbono riportare l'approvazione del Comitato dei Ministri, ai sensi del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.
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