Regio decreto 1955/1940
Art. 14 — E' in facolta' del Consiglio di amministrazione di stabilire tipi distinti di obbligazioni, in relazione alle…
Art. 14. E' in facolta' del Consiglio di amministrazione di stabilire tipi distinti di obbligazioni, in relazione alle diverse categorie di opere sulle quali l'istituto puo' effettuare operazioni di mutuo. Le obbligazioni relative ad una stessa categoria di opere potranno essere altresi' distinte in serie speciali, secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Le obbligazioni emesse in moneta estera, costituiscono serie speciali.
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